Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca

Scadenze: acconti entro il 30 novembre per la cedolare secca

Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto.

 

Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.
Entro tale data dovrà essere corrisposto:
– il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
– la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.

La misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Il metodo da utilizzare sarà quello previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. 26, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.

Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:

1) contratti già in corso al 31 maggio 2011 per i quali l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:

 – se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;
– se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.

Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.

2) contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011 per i quali l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
3) contratti che decorrono dal 1° novembre 2011 per i quali l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.

 

Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.

Carlo Fontarella
carlo@4bitadv.it