Riscossione

Riscossione

Liquidazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni – Rateizzazione – Novità della Finanziaria 2008 di Trovato

L’art. 1 co. 144 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce la possibilità di rateizzare, tra le altre, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica e di controllo formale di valore non superiore ai 2.000,00 euro, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. In tal caso, la concessione del beneficio della rateizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, di versare in situazione di temporanea difficoltà economica. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla c.d. "comunicazione bonaria", e il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio. In tale ipotesi, è preclusa la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme che verranno iscritte a ruolo. Per le somme di valore superiore a 50.000,00 euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. In alternativa, il credito può essere garantito da ipoteca, su autorizzazione dell’Ufficio.

Fonte: ilsole24ore, del 8 gennaio 2008 p. 27

Carlo Fontarella
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