02 Nov RICORSI CUMULATIVI
I ricorsi cumulativi, con i quali si impugnano una pluralità di atti, sono suscettibili di definizioni autonome, con riferimento a ognuno dei provvedimenti impugnati. La nozione di “atti impositivi” definibili riguarda il loro contenuto e non il nome utilizzato. Inoltre, la chiusura di una lite fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l’estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobligati. Le controversie che coinvolgono società di persone e soci, infine, sono autonomamente definibili. Importanti sono i chiarimenti dati dalla circolare n.48/E dell’Agenzia delle Entrate.
La presenza di un ricorso unico contro più atti, dunque, non comporta la necessità di definire tutti gli atti impugnati. Si tratta infatti di liti sostanzialmente autonome, per le quali, per di più, alcune potrebbero essere definibili e altre no.
Da sottolineare è anche l’aspetto della definizione delle controversie in presenza di più responsabili solidali del tributo. L’Agenzia, sempre con la circolare 48/E non ha avuto difficoltà nel precisare che la definizione effettuata da uno dei coobbligati esplica i suoi effetti nei confronti degli altri responsabili solidali. In particolare si chiarisce che:
a) se si verte su un’unica lite nella quale siano costituiti tutti i coobbligati, la definizione di una delle parti determina l’estinzione anche a favore degli altri;
b) in presenza di più liti per lo stesso atto, con ricorsi prodotti separatamente da ogni coobbligato, la definizione da parte di uno degli interessati vale anche nei confronti degli altri;
c) in presenza di ricorso prodotto solo da parte di alcuni dei coobbligati, la pretesa impositiva deve intendersi definibile solo nei confronti di uno di tali soggetti, mentre all’amministrazione finanziaria viene inibita l’ulteriore azione nei confronti degli altri soggetti. In tal caso le eventuali somme già versate non saranno rimborsabili ma il condebitore rimasto inerte e non ancora escusso potrà beneficiare della chiusura agevolata.