07 Mag REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Stock option – Riacquisto delle azioni da parte di società controllante della società emittente – Perdita dell’agevolazione (circ. Assonime n. 2/2008) DI PARISOTTO
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la cessione delle azioni alla società emittente ovvero al datore di lavoro fa venire meno l’agevolazione prevista dall’art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR, a prescindere dal periodo di possesso da parte del dipendente. In base alla citata disposizione del TUIR, è escluso dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a euro 2.065,83 su base annua. La norma precisa ulteriormente che l’agevolazione viene meno qualora le azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque vengano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione da parte dello stesso dipendente Secondo la risoluzione in commento, che richiama la precedente risoluzione 12.8.2005 n. 118, il termine triennale non opera nel caso di riacquisto da parte dell’emittente ovvero del datore di lavoro, per cui ogni cessione ai suddetti soggetti comporta la tassazione dell’attribuzione come reddito di lavoro dipendente. Tale principio si applica anche se la società con riferimento alla quale erano state assegnate le azioni è stata incorporata ed i dipendenti sono in possesso delle azioni della società incorporante. L’assunto dell’Agenzia delle Entrate è stato criticato dall’Assonime, poiché l’art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR dovrebbe portare a una valenza generale del vincolo triennale, ovvero sia nell’ipotesi di cessione a terzi che di riacquisto da parte dell’emittente e/o datore di lavoro. L’intento antielusivo della norma è sia quello di evitare l’immediata monetizzazione delle azioni ricevute, sia quello di evitare che il prezzo di riacquisto sia superiore al valore di mercato, occultando in tal modo un reddito imponibile. Nella fattispecie in esame, l’ipotesi di riacquisto a prezzi non adeguati non appare riscontrabile, posto che si tratta di partecipazioni quotate il cui valore di mercato impedisce che per tali azioni possa innescarsi un meccanismo di arbitraggio.
Fonte: ilsole24ore del 7 maggio 2008, p. 32