03 Apr PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO
Qualifica di piccolo imprenditore – Parametri di qualificazione (Trib. Milano 30.3.2007) di Negri
Ai sensi dell’art. 1 co. 2 del RD 267/42, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
– hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000,00 euro;
– hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro.
Intervenendo in materia, il Tribunale di Milano, nella sentenza 30.3.2007, ha precisato che:
– l’arco temporale da prendere in considerazione con riguardo alla soglia degli investimenti non può che essere quello stabilito in materia di ricavi (ultimi tre anni ovvero dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
– occorre far rientrare negli investimenti tutto ciò che non è destinato a trasformarsi a breve in flussi solo finanziari. In particolare, è possibile ritenere operante una "presunzione di permanente esistenza nell’azienda" per le immobilizzazioni materiali e finanziarie e per i beni acquistati con leasing traslativo (e non anche per le immobilizzazioni immateriali, come, ad esempio, l’avviamento). Questa presunzione, inoltre, non può ragionevolmente operare per tutte le voci che compongono l’attivo circolante.
FONTE: ilsole24ore del 03 aprile 2007, p. 32