IRES

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Plusvalenze su partecipazioni e dividendi – Rideterminazione delle percentuali di imponibilità – Presunzioni di distribuzione dei dividendi DI PIAZZA – BONO

A seguito della riduzione dell’aliquota nominale dell’IRES al 27,50%, il DM 2.4.2008, per garantire l’invarianza del prelievo complessivo rispetto al regime previgente, introduce la soglia di imponibilità pari al 49,72% per i dividendi percepiti dai soggetti IRPEF non imprenditori. L’art. 1 co. 2 del DM 2.4.2008 introduce, inoltre, una presunzione secondo cui, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio 2007, i dividendi attribuiti ai soci si considerano prioritariamente formati con utili che hanno scontato l’IRES al 33% e quindi da tassare in capo ai soci per il 40%. Alla luce di tale presunzione, occorrerà considerare le nuove previsioni anche in sede di classificazione fiscale dell’avanzo di fusione e scissione. Pertanto, si dovrebbe procedere: – ad una prioritaria ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta secondo le regole di cui all’art. 172 co. 5 del TUIR; – in caso di avanzo eccedente, ad una ricostituzione delle riserve di capitale di capitale e di utili previsto dal criterio proporzionale dell’art. 172 co. 6 del TUIR; – infine, all’imputazione delle riserve di utili ricostituite con priorità a quelle formate con utili assoggettate ad IRES al 33%.

Fonte: ilsole24ore del 13 maggio 2008, p. 33

Carlo Fontarella
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