IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

Rivalutazione degli immobili delle imprese non IAS – Calcoli di convenienza DI CIOCCARELLI

Per le imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, l’art. 15 co. 16 – 23 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) consente: – di effettuare una rivalutazione degli immobili d’impresa avente effetti solo civilistici. In questo caso, la riserva stanziata in contropartita dei maggiori valori dovrebbe essere libera anche se il rispetto dell’art. 2423 co. 4 c.c. obbliga, prima della sua distribuzione, la preventiva realizzazione dei maggiori valori attraverso la vendita degli immobili o il loro completo ammortamento; – di porre in essere una rivalutazione degli immobili d’impresa con effetti fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (immobili ammortizzabili) oppure all’1,5% (immobili non ammortizzabili). In questa circostanza, il saldo attivo di rivalutazione stanziato costituisce riserva in sospensione d’imposta e può essere affrancato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2009, p. 30

Carlo Fontarella
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