ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO

Limiti all’utilizzo del denaro contante – Rilevanza dell’intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI GALIMBERTI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito, in applicazione dell’art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91, che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l’8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. Sul tema, peraltro, occorre ricordare che, attualmente, in esito alle modifiche apportate dall’art. 20 del DL 78/2010 all’art. 49 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di intermediari è consentito solo per importi inferiori a 5.000 euro.

Fonte: ilsole24ore del 23 giugno 2010 p. 35

Carlo Fontarella
carlo@4bitadv.it